1. Il Sistema informativo doganale consiste in una base di dati centrale cui si puo' accedere tramite terminali in ogni Stato membro. Il Sistema comprende esclusivamente dati, compresi i dati personali, necessari al raggiungimento del proprio scopo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, relativi alle categorie seguenti: (i) merci; (ii) mezzi di trasporto; (iii) imprese; (iv) persone; (v) tendenze in materia di frode; (vi) disponibilita' di competenze professionali. 2. La Commissione provvede alla gestione tecnica dell'infrastruttura del Sistema informativo doganale secondo le regole previste dalle disposizioni d'applicazione adottate in sede di Consiglio. La Commissione riferisce della gestione al comitato di cui all'articolo 16. 3. La Commissione comunica a detto comitato le disposizioni pratiche adottate per la gestione tecnica.

Testo vigente dal 20 agosto 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-07-30;291~convenzione-art3 · fonte su Normattiva