1. Il Sistema informativo doganale consiste in una base di dati centrale cui si puo' accedere tramite terminali in ogni Stato membro. Il Sistema comprende esclusivamente dati, compresi i dati personali, necessari al raggiungimento del proprio scopo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, relativi alle categorie seguenti: (i) merci; (ii) mezzi di trasporto; (iii) imprese; (iv) persone; (v) tendenze in materia di frode; (vi) disponibilita' di competenze professionali. 2. La Commissione provvede alla gestione tecnica dell'infrastruttura del Sistema informativo doganale secondo le regole previste dalle disposizioni d'applicazione adottate in sede di Consiglio. La Commissione riferisce della gestione al comitato di cui all'articolo 16. 3. La Commissione comunica a detto comitato le disposizioni pratiche adottate per la gestione tecnica.
Testo vigente dal 20 agosto 1998
