1. Ciascuno Stato membro designa una o piu' autorita' nazionali di controllo responsabili della protezione dei dati personali, incaricate di effettuare il controllo esterno di tali dati inseriti nel Sistema informativo doganale. Le autorita' di controllo, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, devono esercitare una sorveglianza ed effettuare controlli esterni per garantire che l'elaborazione e l'utilizzazione dei dati inseriti nel Sistema informativo doganale non violino i diritti della persona interessata. A tal fine le autorita' nazionali di controllo hanno accesso al Sistema informativo doganale. 2. Chiunque puo' chiedere a qualsiasi autorita' nazionale di controllo di verificare i dati a carattere personale del Sistema informativo doganale concernenti la sua persona e l'uso che di essi e' stato o e' fatto. Tale diritto e' disciplinato dalle leggi, regolamenti e procedure dello Stato membro in cui e' fatta richiesta. Se i dati sono stati inseriti da un altro Stato membro, la verifica e' effettuata in stretto coordinamento con l'autorita' nazionale di controllo di tale Stato membro.
Testo vigente dal 20 agosto 1998
