1. Qualsiasi controversia tra Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione deve, in una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione. Se entro sei mesi non si e' potuto trovare una soluzione, la Corte di giustizia delle Comunita' europee puo' essere adita da una delle parti della controversia. 2. Qualsiasi controversia, tra uno o piu' Stati membri e la Commissione delle Comunita' europee, relativa all'applicazione della presente convenzione che non sia stato possibile risolvere mediante negoziato, puo' essere sottoposta alla Corte di giustizia. FATTO a Bruxelles, addi' ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale dell'Unione europea.

Testo vigente dal 20 agosto 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-07-30;291~convenzione-art27 · fonte su Normattiva