Art. 21 (Convenzione)
[1]- Soluzione delle controversie
[2]1 Il Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ) del Consiglio d'Europa, sara' tenuto al corrente circa l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione. 2 In caso di controversia fra le Parti sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, esse faranno ogni sforzo per pervenire ad una soluzione della controversia per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico a loro scelta, ivi compresa la presentazione della controversia al Comitato europeo di cooperazione giuridica (CDCJ), ad un tribunale arbitrale che prendera' decisioni vincolanti per le Parti alla controversia, o alla Corte internazionale di giustizia, sulla base di un accordo comune fra le Parti interessate.
Testo vigente dal 27 luglio 2012
