1. L'accesso diretto ai dati inseriti nel Sistema informativo doganale e' riservato unicamente alle autorita' nazionali designate da ciascuno Stato membro. Tali autorita' nazionali sono le amministrazioni doganali, ma possono comprendere anche altre autorita' competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 2, paragrafo 2. 2. Ciascuno Stato membro invia agli altri Stati membri e al comitato di cui all'articolo 16 l'elenco delle proprie autorita' competenti nominate a norma del paragrafo 1 per accedere direttamente al Sistema informativo doganale e precisa, per ciascuna autorita', a quali dati puo' avere accesso e per quali scopi. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono, mediante accordo unanime, consentire l'accesso al Sistema informativo doganale ad organizzazioni internazionali o regionali. Tale accordo riveste la forma di un protocollo alla presente convenzione. La decisione degli Stati membri tiene conto di tutti gli accordi reciproci e di ogni parere dell'Autorita' comune di controllo di cui all'articolo 18, in merito all'adeguatezza delle misure di protezione dei dati.
Testo vigente dal 20 agosto 1998
