1. Tutte le misure di carattere amministrativo necessarie per mantenere la sicurezza sono prese: (i) dalle autorita' competenti degli Stati membri, per quanto riguarda i rispettivi terminali del Sistema informativo doganale nei loro rispettivi Stati; (ii) dal Comitato di cui all'articolo 16 per quanto riguarda il Sistema informativo doganale ed i terminali situati in una sede uguale a quella del Sistema informativo doganale ed utilizzati per i fini tecnici ed i controlli di cui al paragrafo 3. 2. In particolare, le autorita' competenti ed il comitato di cui all'articolo 16, prendono misure intese a: (i) impedire alle persone non autorizzate di accedere alle installazioni utilizzate per l'elaborazione dei dati; (ii) impedire che i dati e i relativi supporti siano letti, duplicati, modificati o cancellati da persone non autorizzate; (iii) impedire l'inserzione non autorizzata dei dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione dei dati non autorizzata; (iv) impedire che persone non autorizzate possano accedere ai dati del Sistema informativo doganale mediante dispositivi per la trasmissione dei dati; (v) garantire, per quanto riguarda l'utilizzazione del Sistema informativo doganale, che le persone autorizzate possano accedere soltanto ai dati di loro competenza; (vi) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorita' si possano trasmettere i dati mediante i dispositivi di trasmissione; (vii) garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati siano stati inseriti nel Sistema informativo doganale, quando e da chi, e verificare le consultazioni; (viii) impedire la lettura, duplicazione, modifica o cancellazione non autorizzata di dati durante la trasmissione degli stessi e il trasporto dei relativi supporti. 3. Il comitato di cui all'articolo 16 verifica l'interrogazione del Sistema informativo doganale al fine di controllare che le ricerche fatte siano ammissibili e siano state effettuate da utenti autorizzati. Almeno l'1% di tutte le ricerche effettuate viene controllato. Una registrazione di tali ricerche e controlli e' conservata nel Sistema, viene usata soltanto per lo scopo indicato dal comitato e dalle autorita' di controllo di cui agli articoli 17 e 18 ed e' cancellata dopo sei mesi.

Testo vigente dal 20 agosto 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-07-30;291~convenzione-art19 · fonte su Normattiva