Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 1, utilizzando i fondi assegnati alla Commissione ai sensi dell'articolo 5, la Commissione e' autorizzata a: (1) preparare e realizzare programmi di studio e ricerca, insegnamento e altre attivita' nel campo dell'istruzione svolti da o a favore di persone di nazionalita' americana in Italia e svolti da o a favore di cittadini italiani negli Stati Uniti d'America; (2) proporre all'Ente per le borse di studio all'estero (Board of Foreign Scholarships) degli Stati Uniti d'America le candidature di studenti, assistenti, ricercatori e docenti di nazionalita' italiana che desiderano partecipare ai programmi previsti nell'ambito del presente Accordo; (3) approvare le candidature e adottare le misure necessarie per l'ammissione agli istituti accademici italiani di studenti, assistenti, ricercatori e docenti di nazionalita' americana scelti dal predetto Ente per le borse di studio all'estero (Board of Foreign Scholarships) per la partecipazione ai programmi previsti nell'ambito del presente Accordo; (4) informare l'Ente per le borse di studio all'estero (Board of Foreign Scholarships) dei requisiti richiesti dagli istituti italiani di interesse rilevante per i candidati americani; (5) assumere un direttore e il necessario personale amministrativo e impiegatizio, fissarne 13 retribuzione e le condizioni di impiego, e provvedere al pagamento delle spese amministrative sui fondi di cui all'articolo 5; (6) accettare fondi e proprieta' ai sensi dell'articolo 5 ed altri simili fondi che potranno essere concessi da appropriate fonti pubbliche e private per il raggiungimento dei fini della Commissione. Tale funzione di accettare fondi e proprieta' non puo' essere delegata; (7) nominare un Tesoriere responsabile per la riscossione dei fondi, che saranno depositati in conti bancari registrati a nome della Commissione, con l'intesa che la nomina del Tesoriere e la scelta delle banche in cui verranno depositati i fondi della Commissione dovranno essere approvati dal Governo degli Stati Uniti d'America e dal Governo della Repubblica italiana; (8) autorizzare il Tesoriere ad effettuare i pagamenti necessari per la realizzazione dei programmi; (9) assicurare la verifica periodica dei conti della Commissione con modalita' che saranno stabilite da revisori dei conti abilitati all'esercizio professionale (certified public accountants) designati dal Governo degli Stati Uniti d'America e dal Governo della Repubblica italiana; (10) fare quant'altro e' necessario ed opportuno per realizzare quanto precede, conformemente alle altre disposizioni del presente Accordo e alle leggi in materia delle parti contraenti.
Testo vigente dal 3 luglio 1980
