Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 1, utilizzando i fondi assegnati alla Commissione ai sensi dell'articolo 5, la Commissione e' autorizzata a: (1) preparare e realizzare programmi di studio e ricerca, insegnamento e altre attivita' nel campo dell'istruzione svolti da o a favore di persone di nazionalita' americana in Italia e svolti da o a favore di cittadini italiani negli Stati Uniti d'America; (2) proporre all'Ente per le borse di studio all'estero (Board of Foreign Scholarships) degli Stati Uniti d'America le candidature di studenti, assistenti, ricercatori e docenti di nazionalita' italiana che desiderano partecipare ai programmi previsti nell'ambito del presente Accordo; (3) approvare le candidature e adottare le misure necessarie per l'ammissione agli istituti accademici italiani di studenti, assistenti, ricercatori e docenti di nazionalita' americana scelti dal predetto Ente per le borse di studio all'estero (Board of Foreign Scholarships) per la partecipazione ai programmi previsti nell'ambito del presente Accordo; (4) informare l'Ente per le borse di studio all'estero (Board of Foreign Scholarships) dei requisiti richiesti dagli istituti italiani di interesse rilevante per i candidati americani; (5) assumere un direttore e il necessario personale amministrativo e impiegatizio, fissarne 13 retribuzione e le condizioni di impiego, e provvedere al pagamento delle spese amministrative sui fondi di cui all'articolo 5; (6) accettare fondi e proprieta' ai sensi dell'articolo 5 ed altri simili fondi che potranno essere concessi da appropriate fonti pubbliche e private per il raggiungimento dei fini della Commissione. Tale funzione di accettare fondi e proprieta' non puo' essere delegata; (7) nominare un Tesoriere responsabile per la riscossione dei fondi, che saranno depositati in conti bancari registrati a nome della Commissione, con l'intesa che la nomina del Tesoriere e la scelta delle banche in cui verranno depositati i fondi della Commissione dovranno essere approvati dal Governo degli Stati Uniti d'America e dal Governo della Repubblica italiana; (8) autorizzare il Tesoriere ad effettuare i pagamenti necessari per la realizzazione dei programmi; (9) assicurare la verifica periodica dei conti della Commissione con modalita' che saranno stabilite da revisori dei conti abilitati all'esercizio professionale (certified public accountants) designati dal Governo degli Stati Uniti d'America e dal Governo della Repubblica italiana; (10) fare quant'altro e' necessario ed opportuno per realizzare quanto precede, conformemente alle altre disposizioni del presente Accordo e alle leggi in materia delle parti contraenti.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-06-12;292~accordo-art3 · fonte su Normattiva