' autorizzazione non e' cedibile e da' diritto all'impresa di effettuare trasporti con il veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno, autoarticolato) per i quali sia stata rilasciata, entro il periodo di validita' indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno. Le Autorita' competenti delle Parti contraenti determinano di comune accordo il numero delle autorizzazioni al trasporto internazionale da rilasciarsi ogni anno. I trasporti in transito nel territorio delle Parti contraenti, salvo diversa intesa delle parti stesse, non sano soggetti ad autorizzazione.

Testo vigente dal 31 ottobre 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-10-06;292~accordo-art15 · fonte su Normattiva