servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'Art. 28 del presente Accordo.
Testo vigente dal 31 ottobre 2003
servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorita' competenti delle Parti contraenti sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'Art. 28 del presente Accordo.
Testo vigente dal 31 ottobre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:2003-10-06;292~accordo-art4 · fonte su Normattiva