1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita' e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle remunerazioni o agli utili, ai salari, agli stipendi ed agli altri redditi analoghi che un artista dello spettacolo ritrae dalle prestazioni esercitate in uno Stato contraente se il soggiorno dell'artista in detto Stato e' finanziato interamente o in gran parte con fondi pubblici dell'altro Stato contraente.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;293~convenzione-art17 · fonte su Normattiva