Art. 18 (Convenzione) — Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, nonche' le annualita' pagate a detto residente sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Il termine "annualita'" designa le somme fisse pagate periodicamente a date stabilite, vita natural durante o per un periodo determinato o determinabile, in dipendenza di un impegno ad effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo versato in denaro o valutabile in denaro.
Testo vigente dal 21 giugno 1985
