I trasferimenti valutari determinati dai trasporti effettuati in virtu' del presente Accordo sono regolati dagli Accordi di pagamento in vigore tra i due Paesi al momento dei rispettivi pagamenti. In mancanza di tali Accordi di pagamento i suddetti trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile liberamente trasferibile in ambedue i Paesi al tasso ufficiale di cambio vigente al momento del pagamento. Le relative somme verranno liberamente trasferite e non verranno sottoposte a nessun tipo di imposizione o a qualsiasi limitazione.

Testo vigente dal 28 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-08;293~accordo-art14 · fonte su Normattiva