I trasferimenti valutari determinati dai trasporti effettuati in virtu' del presente Accordo sono regolati dagli Accordi di pagamento in vigore tra i due Paesi al momento dei rispettivi pagamenti. In mancanza di tali Accordi di pagamento i suddetti trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile liberamente trasferibile in ambedue i Paesi al tasso ufficiale di cambio vigente al momento del pagamento. Le relative somme verranno liberamente trasferite e non verranno sottoposte a nessun tipo di imposizione o a qualsiasi limitazione.
Testo vigente dal 28 luglio 1988
