Nel caso di violazione di una disposizione del presente Accordo avvenuta sul territorio di una delle Parti contraenti, l'Autorita' competente del Paese d'immatricolazione dei veicoli, su richiesta dell'Autorita' competente dell'altra Parte contraente, adottera' tutte le misure e le sanzioni necessarie ad assicurare il rispetto del presente Accordo. Delle misure adottate, l'Autorita' competente informera' l'Autorita' competente dell'altro Paese.

Testo vigente dal 28 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-08;293~accordo-art20 · fonte su Normattiva