1. Le Autorita' competenti delle Parti contraenti rilasciano reciprocamente senza limitazioni e fuori del quantitativo stabilito all'articolo 5 paragrafo 3 autorizzazioni per i trasporti sottoindicati:

  • a)beni mobili, in caso di trasloco;
  • b)salme anche se sottoposte ad imbalsamazione od incenerimento;
  • c)materiali ed oggetti destinati a fiere ed esposizioni;
  • d)autoveicoli, motociclette, biciclette, animali ed ogni altro mezzo ed attrezzatura destinati a manifestazioni sportive e di spettacolo;
  • e)strumenti musicali, decorazioni ed accessori teatrali, attrezzature e materiale destinato a registrazioni radiofoniche, riprese cinematografiche, televisive, nonche' manifestazioni teatrali;
  • f)effetti postali;
  • g)autoveicoli danneggiati. 2. Le eccezioni previste alle lettere c), d), e) al paragrafo 1 del presente articolo sono valide soltanto nel caso in cui la merce trasportata debba essere reimportata nel Paese di immatricolazione del veicolo.

Testo vigente dal 28 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-08;293~accordo-art7 · fonte su Normattiva