1. Le Autorita' competenti delle Parti contraenti rilasciano reciprocamente senza limitazioni e fuori del quantitativo stabilito all'articolo 5 paragrafo 3 autorizzazioni per i trasporti sottoindicati:
- a)beni mobili, in caso di trasloco;
- b)salme anche se sottoposte ad imbalsamazione od incenerimento;
- c)materiali ed oggetti destinati a fiere ed esposizioni;
- d)autoveicoli, motociclette, biciclette, animali ed ogni altro mezzo ed attrezzatura destinati a manifestazioni sportive e di spettacolo;
- e)strumenti musicali, decorazioni ed accessori teatrali, attrezzature e materiale destinato a registrazioni radiofoniche, riprese cinematografiche, televisive, nonche' manifestazioni teatrali;
- f)effetti postali;
- g)autoveicoli danneggiati. 2. Le eccezioni previste alle lettere c), d), e) al paragrafo 1 del presente articolo sono valide soltanto nel caso in cui la merce trasportata debba essere reimportata nel Paese di immatricolazione del veicolo.
Testo vigente dal 28 luglio 1988
