Le autorizzazioni di cui al precedente articolo 5 sono di due specie:
- a)autorizzazioni valevoli per un solo viaggio di andata e ritorno dal territorio di una Parte contraente al territorio dell'altra Parte contraente;
- b)autorizzazioni valevoli esclusivamente per il transito sul territorio dell'altra Parte contraente. La validita' delle autorizzazioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo e' limitata a 3 mesi dalla data del rilascio all'autotrasportatore da parte delle Autorita' competenti del proprio Paese.
Testo vigente dal 28 luglio 1988
