Le autorizzazioni di cui al precedente articolo 5 sono di due specie:

  • a)autorizzazioni valevoli per un solo viaggio di andata e ritorno dal territorio di una Parte contraente al territorio dell'altra Parte contraente;
  • b)autorizzazioni valevoli esclusivamente per il transito sul territorio dell'altra Parte contraente. La validita' delle autorizzazioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo e' limitata a 3 mesi dalla data del rilascio all'autotrasportatore da parte delle Autorita' competenti del proprio Paese.

Testo vigente dal 28 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-08;293~accordo-art6 · fonte su Normattiva