[1]di altre norme

[2]1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale di cui entrambe le Parti Contraenti siano parte, ovvero dal diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti ed ai loro investitori si applicheranno, caso per caso, le disposizioni piu' favorevoli. 2. Ogni qualvolta, in conformita' con le leggi, i regolamenti, le disposizioni o i contratti specifici una delle Parti Contraenti abbia accordato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' vantaggioso di quello previsto dal presente Accordo, verra' accordato il trattamento piu' favorevole.

Testo vigente dal 4 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-27;294~accordo-art10 · fonte su Normattiva