[1]e protezione degli investimenti

[2]1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel loro territorio e autorizzeranno tali investimenti in conformita' con la loro legislazione. 2. Le due Parti Contraenti garantiranno in ogni occasione un giusto ed equo trattamento degli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. La due Parti Contraenti garantiranno che la gestione, il mantenimento, il godimento, l'uso, il trasferimento, la conversione, la cessione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel loro territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le societa' e ditte in cui tali investimenti sono stati effettuati, non saranno in alcun modo oggetto di misure discriminatorie o ingiustificate. 3. Fatte salve le leggi riguardanti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri, ai cittadini di una delle due Parti Contraenti ed ai loro familiari sara' consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente allo scopo di creare, sviluppare, amministrare o fornire consulenza sulla gestione di un investimento in cui essi, ovvero una societa' della prima Parte per cui essi lavorano, abbia impegnato o stia per impegnare un investimento. 4. Ciascuna Parte rendera' pubbliche tutte le leggi, i regolamenti, le pratiche e le procedure amministrative che riguardano gli investimenti o incidono su di essi.

Testo vigente dal 4 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-27;294~accordo-art2 · fonte su Normattiva