[1]per danni o perdite

[2]Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti incorressero in perdite sugli investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, a cause di guerre od altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, rivolta, insurrezione, tumulto o altri eventi analoghi, la Parte Contraente in cui e' stato effettuato tale investimento dovra' offrire un adeguato risarcimento. I relativi pagamenti saranno liberamente trasferibili in una valuta convertibile senza indebito ritardo. Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento dagli investitori che sono cittadini della Parte Contraente responsabile, e, in tutti i casi contemplati dal precedente paragrafo, riceveranno un trattamento non meno favorevole degli investitori di uno stato terzo.

Testo vigente dal 4 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-27;294~accordo-art4 · fonte su Normattiva