[1]Articolo V

[2]Risarcimento danni l. Nei casi in cui i membri di una Parte provochino danni alla Parte ricevente, durante o in relazione alla propria missione o esercitazione, essa dovra' risarcire i danni causati secondo gli importi che le Parti definiscono di comune accordo. 2. Nel caso in cui e' accertato che le Parti sono congiuntamente responsabili di perdite o di danni, esse concorreranno in solido a rimborsare tale perdita o danno.

Testo vigente dal 18 dicembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-11-16;200~accordo-artv · fonte su Normattiva