Ai marittimi che siano cittadini di una delle Parti contraenti sara' consentito, a richiesta del comandante della nave e nel rispetto dei regolamenti vigenti nello Stato dove si trova il porto di scalo, di attraversare il territorio dell'altra Parte contraente per raggiungere il luogo di imbarco sulla nave che sia in altro porto di questa Parte o, se sbarcati, per ritornare in Patria, come pure la loro partenza dalla citta' dove si trova il porto per un'altra localita' o porto dello stesso Stato per motivi di servizio, per prendere contatto con la rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato di loro appartenenza, per motivi di salute, di transito o per altri motivi consentiti dalle autorita' competenti.

Testo vigente dal 15 luglio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-07;295~art11 · fonte su Normattiva