Verra' permesso, ai membri dell'equipaggio che siano cittadini di una delle Parti Contraenti, di attraversare il territorio dell'altra Parte Contraente, sia per raggiungere il punto di imbarco su di una nave nel porto di quest'ultima che allo sbarco, per tornare in patria. Condizione necessaria, e' il possesso dei seguenti documenti:
- a)un documento di identita', come stabilito nell'articolo 7 del presente Accordo;
- b)il prescritto visto, rilasciato dalle autorita' competenti dell'altra Parte Contraente;
- c)una dichiarazione di imbarco o di sbarco rilasciata dall'Armatore o da uno dei suoi agenti debitamente autorizzati, o dal Capitano della nave. I summenzionati visti sui documenti di identita' verranno rilasciati dalle autorita' competenti di ciascuna delle Parti Contraenti, entro il piu' breve termine. Le Autorita' competenti, tuttavia, avranno il diritto di rifiutare l'ingresso e il soggiorno nel proprio territorio ai membri degli equipaggi dell'altra Parte Contraente. Gli spostamenti delle persone summenzionate nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti per il raggiungimento della loro destinazione sono soggetti alle leggi ed ai regolamenti concernenti lo spostamento degli stranieri nel territorio.
Testo vigente dal 18 gennaio 1978
