Art. 9 (Accordo) — Diritti ed obblighi dei marittimi nei porti di scalo
Le persone in possesso dei documenti di identita' previsti dall'articolo 8 possono, senza il visto, scendere a terra e soggiornare nel territorio del comune del porto di scalo durante le soste della nave in detto porto, purche' siano iscritte nel ruolo dell'equipaggio della nave e nella lista dell'equipaggio consegnata dal comandante della nave alle autorita' portuali. Dette persone, al momento di scendere a terra o al loro ritorno a bordo della nave, dovranno sottoporsi ai controlli previsti dai regolamenti.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
