1. Lo Stato inviante puo', con l'osservanza delle condizioni prescritte dalle leggi del territorio, acquistare, possedere ed occupare in virtu' di uno qualsiasi dei titoli previsti dalle leggi del territorio, sia a nome proprio che in nome di una o piu' persone fisiche o giuridiche, che agiscono in suo nome, terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze, siti nel territorio e che gli sono necessari per stabilirvi la sede di un suo ufficio consolare, o la residenza di un funzionario consolare di carriera, a condizione, in quest'ultimo caso, che la detta residenza sia situata nello stesso edificio in cui si trova la sede dell'ufficio consolare. Qualora, secondo la legge del territorio, sia necessaria l'autorizzazione delle autorita' del territorio come condizione per un acquisto del genere, tale autorizzazione deve essere accordata, purche' siano state compiute le necessarie formalita' e salvo che vi ostino speciali motivi. 2. Lo Stato inviante ha il diritto di costruire, per gli scopi indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, immobili e dipendenze sul terreno da esso cosi' acquistato. 3. Resta inteso che lo Stato inviante deve osservare le norme e le limitazioni in materia di edilizia ed i piani regolatori che si applicano nel luogo in cui sono siti i terreni, gli edifici, le parti di edifici e le dipendenze di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 13 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298~art9 · fonte del testo