Il funzionario consolare di carriera non puo', salvo che a richiesta o col consenso dello Stato inviante, essere assoggettato in uno dei territori dello Stato di residenza alla detenzione preventiva, riguardo ad atti compiuti al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, salvo che sia accusato:

  • a)nel caso dei territori di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, di un reato per il quale puo' essere inflitta una condanna di almeno tre anni di pena detentiva;
  • b)nel caso dei territori di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1, di un reato per il quale puo' essere inflitta una condanna di cinque o piu' anni di pena detentiva.

Testo vigente dal 13 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298~art14 · fonte del testo