Nel caso in cui un cittadino dello Stato di invio che si trova provvisoriamente nel territorio dello Stato di residenza venga a morire, le autorita' competenti dello Stato di residenza consegnano, senza alcuna formalita', ad un funzionario consolare dello Stato invio gli effetti persona, il denaro e gli oggetti di valore che questi aveva seco, se non possono essere consegnati ad un membro della famiglia o ad un rappresentante. La consegna e, quando cio' sia necessario, l'esportazione dei beni, sono effettuate secondo le leggi e regolamenti dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611~art41 · fonte su Normattiva