1. Quando una nave dello Stato inviante si reca in un porto (col quale termine sono indicati tutti i luoghi in cui una nave puo' recarsi) dello Stato di residenza, il funzionario consolare nella cui circoscrizione il porto e' situato, e' autorizzato a svolgere liberamente le funzioni indicate nell'articolo 27, senza interferenze da parte delle autorita' del territorio. Il funzionario consolare puo' chiedere l'assistenza delle autorita' del territorio per qualsiasi materia relativa all'esercizio di dette funzioni e le autorita' gli devono dare l'assistenza richiesta, salvo il caso in cui abbiano speciali ragioni che giustifichino pienamente il rifiuto di prestare assistenza in un caso particolare. 2. A tal fine, il funzionario consolare, accompagnato, se lo desidera, da membri del suo personale, puo' recarsi personalmente a bordo del piroscafo dopo che esso sara' stato ammesso alla libera pratica. Il comandante della nave ed i membri dell'equipaggio sono autorizzati a comunicare col funzionario consolare ed anche a recarsi all'Ufficio consolare, a meno che le autorita' del territorio, di propria iniziativa, facciano opposizione in casi implicanti eccessiva perdita di tempo o grandi distanze. In tal caso le suddette autorita' informeranno immediatamente il funzionario competente.

Testo vigente dal 13 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298~art26 · fonte del testo