Resta inteso che in tutti i casi nei quali un articolo della presente Convenzione accorda ad un funzionario consolare il diritto di esercitare delle funzioni spetta allo Stato inviante di determinare in quale misura i suoi funzionari consolari possono esercitare tale diritto.

Testo vigente dal 13 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298~art35 · fonte del testo