Le disposizioni degli articoli 18 e 33, relative alle funzioni che un funzionario consolare puo' svolgere non sono tassative. Il funzionario consolare e' autorizzato a svolgere anche altre funzioni, purche':

  • a)siano conformi al diritto ed alla prassi internazionali relativi ai funzionari consolari come sono riconosciuti nel territorio: oppure
  • b)non siano in conflitto con la legislazione del territorio e le autorita' del territorio non si oppongano all'esercizio di esse.

Testo vigente dal 13 maggio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-07;298~art34 · fonte del testo