Le disposizioni degli articoli 18 e 33, relative alle funzioni che un funzionario consolare puo' svolgere non sono tassative. Il funzionario consolare e' autorizzato a svolgere anche altre funzioni, purche':
- a)siano conformi al diritto ed alla prassi internazionali relativi ai funzionari consolari come sono riconosciuti nel territorio: oppure
- b)non siano in conflitto con la legislazione del territorio e le autorita' del territorio non si oppongano all'esercizio di esse.
Testo vigente dal 13 maggio 1957
