e alloggio 1. Lo Stato d'invio puo', alle condizioni e sotto tutte le forme previste dalla legislazione dello Stato di residenza:

  • a)acquistare in proprieta', in godimento, o in qualsiasi altra forma giuridica, terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze necessari per la sistemazione o il mantenimento di un Ufficio consolare o per la residenza di membri di un Ufficio consolare;
  • b)costruire, ai medesimi fini, edifici, parti di edifici o dipendenze sui terreni che ha acquistato, a norma della lettera a) del presente paragrafo;
  • c)alineare i diritti o i beni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. 2. Lo Stato di residenza deve sia facilitare l'acquisto da parte dello Stato d'invio nel suo territorio, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, dei locali necessari all'Ufficio consolare, sia assistere lo Stato d'invio a procurarsi tali locali in altro modo. Lo Stato di residenza deve anche, ove occorra, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere alloggi adeguati per i suoi membri. 3. Le disposizioni del presente articolo non esimono lo Stato d'invio dal rispetto dei regolamenti edilizi e urbanistici applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art9 · fonte su Normattiva