1. Lo Stato d'invio puo':

  • a)acquistare o possedere, in piena proprieta' o in qualsiasi altra forma prevista dalle leggi dello Stato ricevente, terreni, edifici, parti di edifici e loro annessi necessari allo Stato d'invio ai fini consolari, per la residenza dei membri dell'ufficio consolare o da utilizzarsi per altre finalita' similari cui non si opponga lo Stato ricevente;
  • b)costruire edifici e loro annessi sui terreni che abbia acquisito in base al punto a) del presente paragrafo;
  • c)traferire i terreni, edifici e parti di edifici acquisiti o costruiti conformemente alle lettere a) e b) del presente paragrafo. 2. Le disposizioni del presente articolo non esimono lo Stato d'invio dal rispetto delle leggi dello Stato ricevente, inclusi i regolamenti urbanistici regionali e locali, applicabili a tutti i terreni, edifici, parte di edifici o loro annessi posti nell'area in cui essi sono situati.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437~art30 · fonte su Normattiva