Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' a tutti gli Stati membri del Consiglio: a ogni firma; b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c la data di entrata in vigore del presente Protocollo, secondo l'articolo 14; d ogni altro atto, notifica o dichiarazione relativa al presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo, il 9 novembre 1995, in lingua francese ed in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne fara' pervenire copia certificata conforme a ciascun Stato Membro del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;298~protocollo-art16 · fonte su Normattiva