Art. 15 (Protocollo)
1 Ogni Parte contraente, puo' in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2 La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Testo vigente dal 15 settembre 1997
