nazionale e Clausola della Nazione piu' favorita 1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti ed ai relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di uno Stato terzo. 2. Il trattamento riservato alle attivita' connesse agli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente non sara' meno favorevole di quello accordato ad analoghe attivita' connesse agli investimenti di investitori della Parte Contraente o di quelli di ogni altro Stato terzo. 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi e privilegi che una delle Parti Contraenti riserva, o riservera' in avvenire ad uno Stato terzo, sulla base della sua appartenenza ad una Unione Doganale o economica, ad un Mercato Comune, ad una zona di libero scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico internazionale multilaterale o sulla base di Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;299~accordo-art3 · fonte su Normattiva