per Perdite 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di una guerra o di altri conflitti armati, di uno stato di emergenza nazionale o di rivoluzione, rivolta, insurrezione o tumulti sopravvenuti sul territorio di tale altra Parte Contraente, essi riceveranno un adeguato risarcimento della Parte Contraente nella quale l'investimento ha subito una perdita. 2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente Articolo, i nazionali o le societa' di una Parte Contraente che, in uno dei casi di cui nel paragrafo precedente, subiscano perdite sul territorio dell'altra Parte Contraente dovute alla requisizione dei loro beni da parte delle forze armate o delle autorita' di detta Parte Contraente, beneficiano della restituzione o di un adeguato indennizzo. I pagamenti effettuati a tale titolo sono liberamente trasferibili. 3. I pagamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 saranno effettuati senza indebiti ritardi e saranno liberamente trasferibili in valuta convertibile. 4. Gli investitori interessati avranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini della Parte Contraente obbligata ed, in ogni caso, avranno un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di uno Stato terzo.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;299~accordo-art4 · fonte su Normattiva