e protezione degli Investimenti 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio ed autorizzera' questi investimenti in conformita' alla propria legislazione. 2. Ciascuna Parte Contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurera' che la gestione, il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione (ivi compresa la cessione) degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' dalle societa' ed imprese nelle quali tali investimenti siano stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori. Ciascuna Parte Contraente si attiene agli impegni che ha stipulato riguardo ad investimenti effettuati da nazionali o da societa' dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;299~accordo-art2 · fonte su Normattiva