dei Capitali, dei Profitti e delle Retribuzioni 1. Ciascuna Parte Contraente garantira' agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di tutti gli obblighi fiscali, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza ingiustificato ritardo di quanto segue:
- a)capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per il mantenimento e l'incremento degli investimenti;
- b)redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri profitti;
- c)somme derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione di un investimento;
- d)fondi per il rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento degli interessi che ne derivano;
- e)compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per lavoro subordinato e per servizi prestati nel quadro della realizzazione di un investimento effettuato nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti; 2. Visto l'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento riservato ai trasferimenti derivanti da investimenti effettuati da investitori di uno Stato terzo, qualora si rivelasse piu' favorevole.
Testo vigente dal 25 luglio 1995
