dei Capitali, dei Profitti e delle Retribuzioni 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta convertibile che concordino le Parti interessate e senza debito ritardo, di:
- a)capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per mantenimento ed incremento di investimenti;
- b)redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro profitto;
- c)somme derivanti dalla totale o parziale vendita, o liquidazione, di un investimento;
- d)somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
- e)compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti. 2. Tenuto conto dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, qualora piu' favorevole.
Testo vigente dal 1 giugno 1995
