dei capitali, dei profitti, delle retribuzioni e dei risarcimenti 1. Ognuna delle Parti Contraenti autorizzera' agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta liberamente convertibile e senza indebito ritardo di:
- a)capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per mantenimento e incremento di investimenti;
- b)redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro profitto;
- c)somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento;
- d)somme destinate al rimborso di prestiti riferiti ad un investimento e per il pagamento degli interessi relativi, documentati in conformita' alle disposizioni di legge della Parte Contraente nel cui territorio l'investimento sia stato realizzato e applicabili al momento del loro ottenimento;
- e)remunerazioni, indennita' retribuzioni e percezioni generate da lavoro dipendente o autonomo o da prestazioni di servizi, realizzati da cittadini di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente nell'ambito dell'investimento o in relazione alla sua realizzazione, come pure i relativi contributi e prestazioni ai fini previdenziali e di sicurezza sociale, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.
- f)somme a titolo di risarcimento di cui all'articolo 4 e all'articolo 5, paragrafo c). 2. Tenuto conto dell'articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora piu' favorevole.
Testo vigente dal 31 dicembre 1994
