Trasferimento dei Capitali, dei Profitti e delle Retribuzioni 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo, di:

  • a)capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzate per mantenimento ed incremento di investimenti;
  • b)redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro profitto;
  • c)somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento;
  • d)somme destinate al rimborso di prestiti riferiti ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
  • e)compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti; 2. Tenuto conto dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, qualora piu' favorevole.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;341~accordo-art6 · fonte su Normattiva