PER IL CONTRASTO AL TRAFFICO ILLECITO DI OPERE D'ARTE Le Parti Contraenti promuoveranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demoetnoantropologico, nonche' lo scambio di informazioni di polizia finalizzato al contrasto delle attivita' criminali nel commercio illecito di opere d'arte.

Testo vigente dal 10 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;299~accordo-art9 · fonte su Normattiva