1. In ogni momento dopo la scadenza di un termine di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Parte contraente potra' denunziare la Convenzione dandone a questo fine una notifica scritta. 2. Salvo disposizione contraria di uno qualunque dei Protocolli della presente Convenzione, ogni Parte contraente, in ogni momento alla scadenza di un periodo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore di questo Protocollo, potra' denunziare il Protocollo stesso dandone a questo fine una notifica scritta. 3. La denunzia avra' effetto 90 giorni dopo la data di ricezione da parte del Depositario. 4. Ogni Parte contraente che denunzia la presente Convenzione sara' considerata come se avesse egualmente denunziato ogni Protocollo del quale essa era parte. 5. Ogni Parte contraente che, a seguito della sua denunzia di un Protocollo, non fa piu' parte di nessun protocollo della presente Convenzione, sara' considerata come se avesse egualmente denunziato la presente Convenzione.
Testo vigente dal 9 febbraio 1979
