1. In ogni momento dopo la scadenza di un termine di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Parte contraente potra' denunziare la Convenzione dandone a questo fine una notifica scritta. 2. Salvo disposizione contraria di uno qualunque dei Protocolli della presente Convenzione, ogni Parte contraente, in ogni momento alla scadenza di un periodo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore di questo Protocollo, potra' denunziare il Protocollo stesso dandone a questo fine una notifica scritta. 3. La denunzia avra' effetto 90 giorni dopo la data di ricezione da parte del Depositario. 4. Ogni Parte contraente che denunzia la presente Convenzione sara' considerata come se avesse egualmente denunziato ogni Protocollo del quale essa era parte. 5. Ogni Parte contraente che, a seguito della sua denunzia di un Protocollo, non fa piu' parte di nessun protocollo della presente Convenzione, sara' considerata come se avesse egualmente denunziato la presente Convenzione.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~art28 · fonte su Normattiva