di altre norme Qualora il trattamento previsto da una Parte Contraente nei confronti degli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' delle sue leggi, dei suoi regolamenti o di altre disposizioni o contratti specifici sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole.

Testo vigente dal 27 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;30~accordo-art12 · fonte su Normattiva