Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti debbano subire danni o perdite nei loro investimenti nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerra, di altri scontri armati, di uno stato di emergenza o di altri avvenimenti simili, riceveranno un adeguato risarcimento per danni o perdite subiti. Tali pagamenti saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo. Gli investitori di una delle Parti Contraenti verranno tratti non meno favorevolmente degli investitori di Stati terzi.

Testo vigente dal 27 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;30~accordo-art4 · fonte su Normattiva