1. Ogni Parte Contraente garantisce agli investitori dell'altra Parte Contraente, dopo l'assolvimento di tutti gli obblighi fiscali, senza indebito ritardo, il trasferimento libero in valuta convertibile di scadenze connesse agli investimenti e in particolare:

  • a)capitali e quote aggiuntive per mantenimento e incremento degli investimenti;
  • b)proventi;
  • c)rimborso di crediti relativi agli investimenti;
  • d)ricavi derivanti da una totale o parziale vendita di partecipazioni o da totale o parziale liquidazione dell'investimento;
  • e)compensi erogati in valuta convertibile e percepiti dai cittadini dell'altra Parte Contraente nell'ambito di contratti di lavoro relativi ad un investimento effettuato nel suo territorio, nella misura e con le modalita' previste dalle sue leggi e dai suoi regolamenti nazionali. 2. Le garanzie di cui al punto 1 del presente Articolo saranno non meno favorevoli di quelle accordate agli investitori degli Stati terzi, tenuto conto dell'Articolo 3 punto 3 del presente Accordo.

Testo vigente dal 27 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;30~accordo-art6 · fonte su Normattiva