1. Ogni Parte Contraente garantisce agli investitori dell'altra Parte Contraente, dopo l'assolvimento di tutti gli obblighi fiscali, senza indebito ritardo, il trasferimento libero in valuta convertibile di scadenze connesse agli investimenti e in particolare:
- a)capitali e quote aggiuntive per mantenimento e incremento degli investimenti;
- b)proventi;
- c)rimborso di crediti relativi agli investimenti;
- d)ricavi derivanti da una totale o parziale vendita di partecipazioni o da totale o parziale liquidazione dell'investimento;
- e)compensi erogati in valuta convertibile e percepiti dai cittadini dell'altra Parte Contraente nell'ambito di contratti di lavoro relativi ad un investimento effettuato nel suo territorio, nella misura e con le modalita' previste dalle sue leggi e dai suoi regolamenti nazionali. 2. Le garanzie di cui al punto 1 del presente Articolo saranno non meno favorevoli di quelle accordate agli investitori degli Stati terzi, tenuto conto dell'Articolo 3 punto 3 del presente Accordo.
Testo vigente dal 27 gennaio 1992
