DEL CAPITALE, DEI PROFITTI E DEI REDDITI 1. Ciascuna della Parti Contraenti garantira' agli investitori - dopo che questi abbiano ottemperato ad ogni proprio obbligo fiscale, nonche' a tutte le relative procedure amministrative - che essi potranno trasferire all'estero, senza indebito ritardo e in una qualunque valuta convertibile, quanto segue:
- a)capitali nonche' quote aggiuntive di capitali utilizzate per mantenere e incrementare gli investimenti;
- b)redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi e ogni altro profitto;
- c)proventi della liquidazione totale o parziale di un investimento;
- d)somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
- e)compensi e indennita' pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente in relazione al lavoro subordinato e ai servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e nelle modalita' prescritte dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti. 2. Tenuto conto delle disposizioni dell'Articolo 3. del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, lo stesso trattamento accordato agli investimenti effettuati dagli investitori di Paesi Terzi, se questo e' piu' favorevole. 3. Entrambe le Parti Contraenti potranno adottare disposizioni che regolino le modalita' per ottemperare agli obblighi fiscali di cui al precedente paragrafo 1.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
