[1]nel settore sociale e nella lotta alla poverta'

[2]1. Le Parti avviano un dialogo su tutti gli aspetti dell'agenda sociale che rivestano interesse per l'una o per l'altra.

[3]Fra questi aspetti vi sono le questioni riguardanti i gruppi e le regioni piu' deboli come: le popolazioni indigene, i poveri delle aree rurali, le donne indigenti e altre fasce dalla popolazione in stato di poverta'.

[4]2. Le Parti riconoscono l'importanza dell'armonizzazione tra sviluppo economico e sviluppo sociale, tenendo conto della necessita' di rispettare i diritti fondamentali dei gruppi errati nel precedente paragrafo. I nuovi presupposti per la crescita devono condurre alla creazione di occupazione e assicurare migliori condizioni di una alle fasce meno favorite della popolazione.

[5]3. Le Parti stabiliscono tra loro un coordinamento regolare in merito alle attivita' di cooperazione svolte dalla societa' civile e volte ad offrire opportunita' di lavoro, formazione professionale e creazione di reddito.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art36 · fonte su Normattiva