[1]e sviluppo

[2]Le Parti, come appropriato, inizieranno e coopereranno allo svolgimento di ricerche, ed allo, sviluppo di metodi e di tecnologie per la prevenzione, la preparazione e la lotta agli incidenti industriali. A tal fine le Parti incoraggeranno e promuoveranno attivamente la cooperazione scientifica e tecnologica, ivi compresa la ricerca su procedimenti meno a rischio in vista di ridurre i rischi da incidenti e prevenire e limitare le conseguenze degli incidenti industriali.

Testo vigente dal 14 marzo 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-02-20;30~convenzione-art14 · fonte su Normattiva