Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992
Art. 15 (Convenzione)
[1]di informazioni
[2]Le Parti, a livello multilaterale o bilaterale, si scambieranno informazioni ottenibili, compresi gli elementi contenuti all'Annesso XI al presente documento.
Testo vigente dal 14 marzo 2002
