[1]1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza sugli illeciti che ha stabilito in ottemperanza agli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3 e 4 nei casi in cui:
- a)l'illecito e' commesso, in tutto o in parte, nel suo territorio,
- b)l'autore dell'illecito e' un suo cittadino o un suo funzionario,
- e)l'illecito e' commesso nei confronti di una delle persone di cui all'articolo 1, o di uno dei membri delle istituzioni delle Comunita' europee di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che e' al contempo suo cittadino,
- d)l'autore dell'illecito e' un funzionario comunitario al servizio di un'istituzione delle Comunita' europee o di un organismo costituito secondo i trattati che istituiscono le Comunita' europee, e che ha sede nello Stato membro interessato.
[2]2. Ciascuno Stato membro puo' dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 13, paragrafo 2, che non applica o che applica solo in particolari casi o condizioni una o piu' norme di competenza di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).
Testo vigente dal 25 ottobre 2000
