[1]' penale dei dirigenti delle imprese

[2]1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per consentire che i dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi persona che esercitino poteri decisionali o di controllo in seno ad un'impresa possano rispondere penalmente, secondo i principi stabiliti dal diritto nazionale, per gli atti di corruzione di cui all'articolo 3, commessi da persona soggetta alla loro autorita' e per conto dell'impresa.

Testo vigente dal 25 ottobre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-09-29;300~convenzione-art6 · fonte su Normattiva